L’indagine su 208 portali e-commerce riaccende l’attenzione sulle regole del Codice del Consumo e sul prezzo più basso dei 30 giorni.
Spesso basta un numero in rosso, una percentuale accanto al prezzo barrato, per convincere chi compra di trovarsi davanti a un affare. Gli sconti online funzionano così: colpiscono l’occhio prima ancora della ragione. Eppure, da oltre due anni, le regole sono cambiate. Dal 1° luglio 2023 il Codice del Consumo impone ai venditori di indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alla riduzione. Un obbligo preciso, inserito nell’articolo 17-bis, pensato per evitare rialzi artificiali seguiti da ribassi solo apparenti.
Nel 2026, a distanza di tempo dall’entrata in vigore della norma, Altroconsumo ha deciso di verificare cosa accade davvero. L’associazione ha analizzato 208 siti di e-commerce e ha pubblicato i risultati: il 62% non rispetta pienamente gli obblighi informativi. Un dato rilevante, già. E che ora è stato trasmesso all’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per eventuali valutazioni.
Cosa prevede la legge sugli sconti e cosa emerge dall’indagine
La norma è chiara nella formulazione. Ogni annuncio di riduzione deve indicare il prezzo minimo applicato nei 30 giorni precedenti. Non il prezzo consigliato dal produttore, non una media stimata, non un riferimento generico. Il valore reale, effettivamente praticato prima dello sconto.
Per i prodotti sul mercato da meno di 30 giorni, il venditore deve indicare il periodo di riferimento. Nei casi di sconti progressivi, se fanno parte della stessa campagna promozionale, è sufficiente mostrare il prezzo antecedente alla prima riduzione. La regola serve a rendere verificabile la promozione. Il consumatore deve sapere se il ribasso è autentico o costruito.

Cosa prevede la legge sugli sconti e cosa emerge dall’indagine – computercityhw.it
Secondo i dati diffusi nel 2026, il 21% dei portali esaminati indica un prezzo di riferimento calcolato sul prezzo medio o sul prezzo consigliato, pratica che non soddisfa l’obbligo se non accompagnata dal prezzo minimo dei 30 giorni. Un altro 41% mostra soltanto il prezzo pieno barrato e quello scontato, senza chiarire il periodo di riferimento.
Il risultato complessivo è netto: 6 siti su 10 non forniscono un’informazione completa e conforme. La comunicazione commerciale punta sull’impatto visivo, percentuali evidenti, colori accesi, messaggi sintetici. Eppure la legge richiede precisione. Senza il riferimento temporale, il consumatore non può valutare se il prezzo sia stato realmente applicato o solo esposto come listino teorico.
Altroconsumo ha trasmesso l’esito dell’indagine all’Antitrust con sede a Roma. Spetterà all’Autorità decidere se avviare verifiche o procedimenti. L’intervento non è automatico. L’Autorità può richiedere chiarimenti, aprire istruttorie, valutare eventuali sanzioni. I tempi non sono immediati.
Il quadro che emerge fotografa una fase di assestamento normativo. La legge è in vigore, ma l’applicazione non è uniforme. Molte segnalazioni riguardano proprio la mancanza dell’indicazione esplicita del prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti accanto al prezzo ridotto.
Come riconoscere uno sconto conforme e cosa controllare prima di acquistare
Dal punto di vista di chi acquista, la verifica è concreta. Uno sconto conforme dovrebbe indicare chiaramente il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, con l’importo precedente e la percentuale di ribasso. Un esempio corretto potrebbe essere: “18,99 euro IVA inclusa – prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 29,99 euro (-37%)”. In questa formula il riferimento temporale è esplicito e verificabile.
Quando invece si legge soltanto “prezzo consigliato 39,99 euro, ora 24,99 euro”, senza ulteriori specifiche, manca un elemento essenziale. Il prezzo consigliato non coincide necessariamente con il prezzo minimo realmente applicato dal venditore. La differenza non è formale, incide sulla percezione del risparmio.
Altroconsumo ricorda che la norma mira a contrastare pratiche note. Aumenti temporanei prima delle promozioni, sconti calcolati su listini mai effettivamente praticati, percentuali costruite su basi arbitrarie. Il legislatore ha voluto limitare queste situazioni introducendo un criterio oggettivo: il riferimento ai 30 giorni precedenti.
Per il consumatore il controllo richiede pochi secondi. Verificare se accanto al prezzo ridotto compare la dicitura relativa al prezzo più basso dei 30 giorni. Controllare se è indicato chiaramente il periodo di riferimento. In assenza di questi dati, l’informazione è incompleta.
Nel 2026 l’e-commerce rappresenta una quota significativa degli acquisti retail. La trasparenza sulle promozioni online incide sulla fiducia nel mercato digitale. Le regole esistono. I numeri dell’indagine mostrano che una parte consistente degli operatori non le applica in modo rigoroso.
Un eventuale intervento dell’Antitrust potrà chiarire se si tratta di irregolarità formali o di pratiche più strutturate. Il quadro normativo resta quello fissato dal Codice del Consumo. Ogni riduzione deve essere accompagnata dall’indicazione del prezzo minimo dei 30 giorni precedenti. Non è un dettaglio grafico. È un obbligo di legge.
Il tema degli sconti online riguarda milioni di utenti. La percentuale in rosso attira, già. Ma il dato decisivo è un altro, scritto spesso in caratteri più piccoli. È lì che si misura la reale convenienza.








